L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 5 del 16 marzo 2016, ha fornito diversi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015 in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta in questione era stato introdotto nel 2013, ma non aveva trovato attuazione per mancanza di copertura finanziaria. La relativa disciplina è stata, poi, modificata nel 2015, sia per quanto riguarda la misura dell’agevolazione, sia per quanto riguarda il periodo di applicazione, la platea dei beneficiari, le categorie di spese agevolabili e le modalità di accesso al beneficio.
Nella Circolare, è ricordato che, con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono state adottate le disposizioni di attuazione di tale misura agevolativa.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare, ha preso in esame i seguenti argomenti:
- i soggetti beneficiari dell’agevolazione;
- le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
- le tipologie di investimenti ammissibili;
- la misura dell’agevolazione;
- l’utilizzo e la rilevanza del credito d’imposta;
- il cumulo con altre agevolazioni;
- la documentazione richiesta;
- i controlli.
Nella medesima Circolare, è stato, altresì, evidenziato che, tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2015, vi è anche un’ulteriore misura agevolativa volta ad incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per l’acquisizione, il mantenimento, lo sviluppo e l’accrescimento dei beni immateriali. Si tratta del regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, di processi, formule ed informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetto “patent box“).
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, le due agevolazioni (credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, nella sua nuova formulazione, e regime del “patent box“) sono state immaginate per incentivare ed agevolare, congiuntamente, l’attività di ricerca e sviluppo nella sue diverse fasi di svolgimento:
- la prima misura prevede l’attribuzione di un credito d’imposta per l’attività di ricerca;
- la seconda misura prevede la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti da quell’attività di ricerca.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo rilevano interamente anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime del “patent box“.