E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2017 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017 con il quale è stata regolata la concessione delle garanzie dello Stato riguardo ai finanziamenti agevolati previsti in favore di coloro che sono stati colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017.
Ricordiamo che il Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017 ha previsto, all’articolo 11, che i titolari di redditi d’impresa e di redditi di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, che operano nei territori del Centro Italia interessati dagli eventi sismici suddetti, possano richiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato finalizzati al pagamento dei tributi sospesi e dei tributi dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i soggetti finanziatori possono, a loro volta, contrarre dei finanziamenti, da erogare alla stessa data del 30 novembre 2017, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l’Associazione bancaria italiana, assistiti anch’essi dalla garanzia dello Stato.
Al primo articolo del Decreto ministeriale pubblicato il 13 settembre 2017, è previsto che i finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito siano assistiti dalla garanzia dello Stato che è incondizionata ed irrevocabile. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti ed assicura l’adempimento delle obbligazioni del capitale e degli interessi relativi ai finanziamenti stipulati in virtù di quanto disposto dal Decreto Legge n. 8 del 9 febbraio 2017. Qualora operi la garanzia, lo Stato subentra nei diritti del creditore nei confronti del debitore.
L’articolo 2 del Decreto Ministeriale regola, invece, la garanzia dello Stato che assiste i finanziamenti accordati dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito ai titolari di redditi d’impresa e di redditi di lavoro autonomo ed agli esercenti attività agricole, sempre in virtù di quanto disposto dal Decreto Legge n. 8 del 2017. Le regole che disciplinano tale garanzia dello Stato sono le medesime.
All’articolo 3 del Decreto ministeriale è previsto che le istanze di intervento della garanzia dello Stato debbano essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze e debbano pervenire entro 18 mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei contratti di finanziamento per l’adempimento del rimborso. Alle istanze devono essere allegate una copia del contratto di finanziamento e la richiesta, documentata, di pagamento non soddisfatta. E’ previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze intervenga a pagare quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie.