L’art.13-bis del T.U.I.R. disciplina gli oneri detraibili cioè le spese a fronte delle quali è riconosciuta ai fini Irpef una detrazione d’imposta del 19%.
In particolare la lettera C del suddetto articolo riconosce la detraibilità delle spese sanitarie di qualunque tipo; fra queste rientrano anche le spese veterinarie, opportunamente documentate, sostenute per la cura di animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o di pratica sportiva ma non per quelli d’allevamento.
Tra le spese detraibili rientrano sia quelle relative alle prestazioni professionali del veterinario sia quelle sostenute per l’acquisto dei medicinali prescritti.
Il limite massimo di spesa ammessa in detrazione è di E.387.34 ( L.750.000), indipendentemente dal numero di animali posseduti, con una franchigia pari a E.129.11 ( L.250.000); ciò significa che le spese al di sotto di E.129.11 non danno diritto alla detrazione.
Infine la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario dell’animale.
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