Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, sono state definite le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici.
Nel Provvedimento, è precisato che per distributori automatici si intendono le “vending machine“, ossia gli apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta degli utenti, previo pagamento di un corrispettivo.
L’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per coloro che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici è stato introdotto, a partire dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015. Ricordiamo che il medesimo Decreto prevede, sempre dalla data del 1° gennaio 2017, la possibilità di optare per la fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi (anche al di fuori dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) e la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (in sostituzione degli ordinari obblighi di registrazione) per coloro che operano nell’ambito del commercio al minuto.
Coloro che gestiscono i sistemi di controllo dei diversi distributori automatici devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la matricola identificativa di tali sistemi, entro la data della loro messa in servizio, così da consentirne il censimento a livello territoriale.
Nel Provvedimento, è precisato che il processo di censimento si concluderà con la produzione di un codice a barre QR che dovrà essere apposto in luogo visibile e protetto sui singoli apparecchi. Tale codice conterrà l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate nella quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.
Il gestore degli apparecchi dovrà utilizzare le specifiche tecniche allegate al Provvedimento per comunicare anche gli eventuali successivi eventi che possano verificarsi ai sistemi controllati, come le cessioni, le sostituzioni, i furti, i guasti, la distruzione.
L’utente che non dovesse rinvenire sull’apparecchio il codice a barre o che non dovesse riscontrare l’indirizzamento alla pagina web con gli elementi identificativi dell’apparecchio e del gestore potrà segnalare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, mediante un numero di telefono ed un indirizzo di posta elettronica pubblicati sul sito dell’Agenzia.
Le informazioni che dovranno essere memorizzate elettronicamente e trasmesse telematicamente dai gestori dei distributori automatici sono quelle riportate nell’allegato al Provvedimento dal titolo “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI”. Riguardano le somme incassate dai singoli apparecchi gestiti dai soggetti passivi Iva obbligati agli adempimenti in materia.
La trasmissione telematica delle informazioni avviene attraverso un apposito servizio web messo a disposizione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la trasmissione telematica avviene al momento della rilevazione dei dati di incasso, attraverso un “dispositivo mobile” censito dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto precisato nel Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate interverrà successivamente ad emanare le disposizioni necessarie per creare un sistema che consenta la memorizzazione elettronica dei dati direttamente dai sistemi che controllano i distributori automatici e la loro trasmissione telematica diretta. I gestori dovranno adattare o sostituire i sistemi in loro gestione, entro il 31 dicembre 2022, seguendo le specifiche tecniche definite in occasione dei suddetti interventi. Si concluderà così la fase transitoria disciplinata con il Provvedimento del 30 giugno 2016.