L’articolo 25 bis del Dpr 600/1973 disciplina come operare le ritenute da applicare sui provvigioni erogate ad agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d’affari, sia abituali che occasionali, nonchè su indennità erogate per la cessazione di rapporti di agenzia.
Tipo di reddito | Aliquota | Tipo di ritenuta | Importo soggetto a ritenuta | Codice tributo |
Provvigioni per prestazioni abituali da parte di agenti, rappresentanti ecc., od occasionali, senza collaboratori o dipendenti |
Primo scaglione Irpef ossia il 23% | Acconto | 50% dell’importo delle provvigioni | 1038 |
Provvigioni per prestazioni abituali da parte di agenti, rappresentanti ecc., od occasionali, con collaboratori o dipendenti |
Primo scaglione Irpef ossia il 23% | Acconto | 20% dell’importo delle provvigioni | 1038 |
Provvigioni per prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio | Primo scaglione Irpef ossia il 23% | Definitivo | 78% dell’importo delle provvigioni | 1038 |
Indennità per cessazione del rapporto di agenzia | 20% | Acconto | 100% dell’importo delle provvigioni | 1040 |
Il versamento va eseguito entro il 16 del mese successivo al pagamento, da parte di:
– persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo;
– società o enti di qualunque tipo;
– condomini.