L’ACI, con Circolare 29 dicembre 2006, ha fornito alcune indicazioni in merito alla determinazione della tassa automobilistica per gli autoveicoli a trazione elettrica, a metano, a GPL o a idrogeno.
In base all’art. 1, comma 239, Legge Finanziaria 2007, per questi veicoli, omologati direttamente dal costruttore, non si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 321 che ha disposto l’aumento delle tariffe a decorrere dal 2007. Come precisato dall’ACI, il bollo dovrà essere determinato sulla base della tariffa vigente al 31 dicembre 2006, e cioè 2,58 euro moltiplicati per la potenza complessiva del veicolo espressa in KW.
Per quanto riguarda, invece, gli impianti a doppia alimentazione installati successivamente all’immatricolazione, l’ACI interpreta il secondo periodo del comma 239 nel senso che in questi casi, l’agevolazione sopra menzionata è applicabile solamente alle installazioni eseguite a decorrere dal 1º gennaio 2007.
Fonte: www.seac.it
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