Con Sentenza 8 ottobre 2009, n. 292, la CTP di Milano ha stabilito che sono invalidi gli accertamenti effettuati da parte dell’Amministrazione finanziaria sulle compravendite immobiliari, secondo il criterio della divergenza tra valore normale del bene e corrispettivo pattuito.
La Legge comunitaria 2008 (L. n. 88/2009) ha infatti abrogato con disposizione interpretativa e quindi con efficacia retroattiva la norma antielusiva che consentiva tale tipo di accertamento.
Fonte: www.seac.it
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