Con Sentenza 18 febbraio 2005 n. 3/1/05, la Commissione Tributaria regionale del Lazio ha considerato validamente concluso un accertamento con adesione, anche se i versamenti richiesti per la definizione del procedimento sono stati effettuati con due giorni di ritardo.
Secondo i Giudici, infatti, il tardato pagamento non rientra nelle cause di nullità dell’atto previste dall’art. 9 del D.Lgs. 218/97 ed inoltre il ritardo di due giorni non fa venir meno l’interesse dell’Amministrazione a perfezionare l’adesione in base ai principi generali di efficienza, efficacia ed economicità.
Fonte: www.seac.it