Con Sentenza 5 giugno 2008, n. 14847, la Corte di Cassazione ha affermato che è valido l’accertamento fiscale svolto dall’ufficio delle imposte sulla base dei dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti del professionista.
Secondo i giudici, le somme che transitano sul conto bancario, anche se cointestato con il coniuge, sono da imputare all’attività di lavoro autonomo, compresi i passaggi di denaro (prelievi e versamenti) che il contribuente attribuisce a somme “affidatagli in amministrazione”.
Spetta pertanto al contribuente l’onere di provare che determinati accrediti non costituiscono proventi dell’attività svolta.
Fonte: www.seac.it
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