L’Agenzia del Territorio, con la Circolare n. 3 del 12 settembre 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale al quale assoggettare la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità.
Come precisato dall’Agenzia del territorio nella premessa, l’accettazione tacita si caratterizza per la circostanza che essa non avviene a seguito di un’esplicita dichiarazione di volontà del chiamato all’eredità, ma in dipendenza di un comportamento chiaro ed univoco da parte del chiamato, non giustificabile altrimenti se non nella qualità di erede.
Riguardo alla trascrizione nei registri immobiliari, ai fini della pubblicità dell’acquisto in via successoria di diritti su beni immobili, il codice civile distingue l’ipotesi dell’accettazione espressa da quella dell’accettazione tacita dell’eredità.
In caso di accettazione espressa, la trascrizione si opera sulla base della dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
In caso di accettazione tacita, si può richiedere la trascrizione sulla base dell’atto che importa l’accettazione dell’eredità, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Sotto il profilo più propriamente fiscale, l’Agenzia ha affermato che l’accettazione tacita dell’eredità, proprio perchè non è operata sulla base di una espressa dichiarazione di volontà in tal senso, né risulta necessariamente correlata ad un atto di per sé trascrivibile, non rientra nella categoria degli “atti soggetti a trascrizione”, per i quali è previsto l’obbligo di curare la trascrizione in capo al pubblico ufficiale rogante o autenticante.
Inoltre, quando viene redatto un atto di forma qualificata, dal quale risulti l’accettazione tacita dell’eredità, la trascrizione dell’acquisto a causa di morte oltre i trenta giorni dalla data dell’atto sulla base del quale è possibile effettuare la trascrizione, non è sanzionabile. Si ricorda, a tal proposito, che la trascrizione eseguita oltre i trenta giorni dalla data dell’atto (trascrizione tardiva) è dalla legge equiparata alla fattispecie dell’omessa trascrizione.
L’acquisto della qualità di erede per accettazione tacita può, infatti, risalire ad un comportamento concludente o ad un atto antecedente, che non poteva essere trascritto in quanto privo dei necessari requisiti di forma. Il successivo atto di forma qualificata costituirebbe, quindi, soltanto un titolo formalmente idoneo a far risultare nei pubblici registri un evento giuridico (l’accettazione dell’eredità) che si è già verificato in un momento precedente.
La conclusione espressa dall’Agenzia del Territorio è, quindi, quella secondo la quale l’eventuale richiesta di trascrizione dell’intervenuta accettazione dell’eredità, effettuata sulla base di un atto a ciò idoneo, oltre il termine dei trenta giorni dal compimento dell’atto, non risulta suscettibile di configurare una violazione tributaria sanzionabile.
Sono da ritenersi superate le indicazioni fornite precedentemente che non siano coerenti con quanto espresso nella Circolare in questione. Conseguentemente, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria sono tenuti a riesaminare le singole controversie che possono essere sorte in materia, alla luce delle nuove indicazioni, procedendo eventualmente all’abbandono delle controversie medesime.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.