Con Nota 22 febbraio 2005, n. 643, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alla non applicabilità dell’aumento delle accise su benzina e gasolio (disposto dal D.L. n. 16/2005) per le imprese che svolgono attività di autotrasporto e di trasporto pubblico.
In particolare, nella Nota viene precisato che detti soggetti potranno chiedere il rimborso del maggior tributo versato durante il 2005, anche tramite compensazione, presentando, dal 2 al 30 giugno 2006, un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane.
Fonte: www.seac.it