NULL
Altre Novità
17 Marzo 2008

Acconto d’imposta sui premi assicurativi senza metodo previsionale: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 11 marzo 2008, n. 84, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile modificare la percentuale dell’acconto per l’imposta sui premi assicurativi (dovuta ai sensi dell’art. 9, comma 1-bis, Legge n. 1216/61) sulla base di un metodo previsionale. Pertanto, l’impresa è tenuta a versare entro i termini stabiliti (30 novembre 2008) il 12,50% dell’imposta liquidata nell’anno precedente.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, inoltre, che il contribuente può:

  • scomputare l’acconto versato a novembre 2007 dall’ammontare dei versamenti mensili da effettuare a partire da febbraio 2008;
  • scomputare l’ammontare corrispondente alla somma residua dal versamento da effettuare entro il 30 novembre 2008 a titolo di acconto per l’anno 2009 (se l’acconto versato lo consente e non è stata presentata istanza di rimborso).

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto