NULL
Altre Novità
13 Luglio 2007

Accordi di consolidamento: niente imposta di registro

Scarica il pdf

Con Risoluzione 12 luglio 2007, n. 166, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicazione dell’imposta di registro ai contratti e regolamenti predisposti dalle società che aderiscono al consolidato nazionale, che possono disciplinare i criteri di determinazione delle somme percepite ed erogate, ecc.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme erogate dalle società controllate alla consolidante hanno lo scopo di corrispondere la provvista necessaria al pagamento delle imposte sul reddito imponibile trasferito ed evitare un indebito arricchimento dell’una o dell’altra società.

L’erogazione di tali somme “non discende da un rapporto sinallagmatico in base al quale la società che ha ricevuto la somma si obbliga a cedere un bene o ad effettuare una prestazione a favore dell’erogante“. Il trasferimento di tali somme va pertanto ricollegato agli atti formati per la liquidazione e la riscossione di imposte e per questo non sono soggetti ad imposta di registro, come disposto dall’art. 5, Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
24 Gennaio 2025
Fringe benefit per i dipendenti: via libera alla carta di debito nominativa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, quando i fringe benefit sono erogati...

24 Gennaio 2025
Leggere il bilancio d’esercizio: come aumentare la liquidità grazie all’analisi degli indici di bilancio

Cosa significa leggere il bilancio di esercizio? Come è possibile aumentare la...

24 Gennaio 2025
Pronti al debutto i modelli IVA e CU 2025 in versione definitiva

Entrano ufficialmente in scena i nuovi modelli IVA e CU 2025, già approvati in forma...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto