Il D.L. 8.7.2002 n. 138, pubblicato con la Gazzetta Ufficiale n. 158, sancisce che per l’acquisto, nel periodo dal 8.7.2002 al 31.12.2002, di un autoveicolo nuovo, con potenza non superiore ad 85 Kw, conforme alle direttive Ce sull’inquinamento, riconsegnando al venditore un veicolo non conforme, il contribuente è esentato da:
– imposta provinciale di trascrizione
– tassa automobilistica (per il primo periodo e per le due annualità successive);
– imposta di bollo e da emolumenti dovuti al Pra.