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12 Novembre 2011

Addizionale alla tassa automobilistica applicata ai Suv: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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Nella Circolare n. 49 dell’8 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardo all’applicazione dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica introdotta con la Manovra economica di luglio.

In primo luogo, è stato ricordato che sono tenuti ad effettuare il pagamento dell’addizionale in questione i soggetti che, a partire dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto Legge della Manovra), risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con una potenza superiore a 225 chilowatt.

L’addizionale è dovuta soltanto se è dovuta anche la tassa automobilistica. Quindi, in generale, l’addizionale è dovuta per tutti gli autoveicoli che, a partire dal 6 luglio 2011, risultano iscritti nel pubblico registro automobilistico.

L’addizionale, invece, non è dovuta qualora la cessione della proprietà, del possesso o della disponibilità dei veicolo iscritto al PRA sia attestata da idonea documentazione con data certa anteriore al 6 luglio 2011.

L’addizionale erariale non è dovuta neanche nei casi nei quali il veicolo può fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. L’esenzione opera, quindi, ad esempio, per gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e per i veicoli in dotazione dei corpi armati dello Stato, e anche per i veicoli storici.

La nuova addizionale (come la tassa automobilistica) non è, altresì, dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone che siano stati consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi. In questo caso, opera, infatti, un’interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica.  

Non si applicano, invece, all’addizionale le riduzioni previste per il pagamento delle tasse automobilistiche.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, inoltre, che l’addizionale doveva essere corrisposta entro il 10 novembre 2011. E’ stato, a tal proposito, precisato che se il veicolo viene ceduto successivamente al 6 luglio, colui che era proprietario o titolare di altri diritti sul veicolo alla data del 6 luglio deve comunque aver pagato integralmente l’addizionale. Il nuovo titolare, invece, non deve versare l’addizionale per l’anno 2011.

Ancora, coloro che divengono proprietari o acquisiscono gli altri diritti sulle autovetture o sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone, che siano stati immatricolati nel periodo compreso tra il 7 luglio ed il 31 dicembre 2011, devono corrispondere integralmente l’addizionale per il 2011 entro il 31 gennaio 2012. Se l’autovettura è acquistata a partire dal 7 luglio 2011 e viene poi rivenduta nel corso del 2011, l’addizionale deve essere corrisposta integralmente entro il 31 gennaio 2012 dal primo proprietario o titolare di diritti, mentre il successivo acquirente non dovrà pagare l’addizionale per il 2011.

L’Agenzia ha, infine, ricordato che, a partire dal 2012, l’addizionale dovrà essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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