La Risoluzione del 24.4.2001 n. 52 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’adeguamento da parte del contribuente, agli studi di settore entrati in vigore prima del 2000 comporta due differenti ripercussioni a seconda che si parli di Iva oppure di Irpef ed Irap.
Per la ciò che concerne le conseguenze ai fini Iva, si applica una sanzione del 30% sul tardivo, insufficiente od omesso versamento, salva l’ipotesi di ravvedimento operoso.
Ai fini Irpef ed Irap, secondo l’Agenzia delle Entrate non vi sono conseguenze sanzionatorie.