Con Risoluzione 18 ottobre 2007, prot. 25375, il Dipartimento delle politiche fiscali ha chiarito che il personale delle forze di polizia con obbligo di residenza in caserma, non può beneficiare delle agevolazioni ICI per abitazione principale in relazione ad un immobile situato in un Comune diverso da quello in cui è sita la caserma.
Secondo il Ministero, infatti, l’articolo 66, Legge n. 342/2000, secondo il quale il personale in servizio permanente delle forze armate e di polizia non è obbligato a risiedere nel Comune di ubicazione dell’immobile abitazione principale, vale solamente ai fini dell’imposta di registro, IVA ed IRPEF.
Fonte: www.seac.it
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