Con Sentenza 28 gennaio 2009, n. 2109, la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che è sufficiente la “residenza anagrafica” di un solo dei coniugi nella prima casa acquistata in regime di comunione dei beni, per garantire il riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
La Corte ha inoltre precisato che:
- il requisito della residenza va riferito alla famiglia, rilevando il fatto che i coniugi abbiano scelto tale dimora per abitarci;
- la coabitazione con il coniuge residente è sufficiente a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.
Fonte: www.seac.it
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