La Corte di Cassazione, con le Sentenze 8 settembre 2004, n. 18085 e 13 settembre 2004, n. 2004 ha chiarito che al coltivatore diretto vanno applicate le agevolazioni ICI per intero, anche se il terreno coltivato è solo in parte di suo possesso.
Con l’occasione i Giudici hanno sottolineato come i benefici previsti a favore del conduttore del fondo abbiano carattere soggettivo e non oggettivo, e devono quindi applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in base alla proprietà.
Fonte: www.seac.it