Con due distinte Risoluzioni 30 luglio 2008, n. 324 e 325, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina (Ppc) di cui alla Legge n. 604/1954.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la permuta di fondi rustici acquistati con le agevolazioni della Ppc (ovvero assolvimento dell’imposta catastale dell’1%, imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa, esenzione dall’imposta di bollo), entro cinque anni dall’acquisto, è causa di decadenza dei benefici fiscali goduti, a prescindere dal soggetto giuridico permutante (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale).
Si ritiene, infatti, che nella nozione di “alienazione” rientri qualunque trasferimento della proprietà del fondo, compreso il contratto di permuta. Al riguardo, anche la Corte di Cassazione si era espressa con Sentenze n. 2042/1981 e n. 8369/2006, giungendo alla stessa conclusione.
Fonte: www.seac.it
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