NULL
Altre Novità
12 Gennaio 2013

Agevolazioni prima casa e vendita entro cinque anni: nessuna sanzione se si comunica entro un anno l’intenzione di non acquistare una nuova abitazione.

Scarica il pdf

Nella Risoluzione n. 112 del 27 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica in merito alla possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso nel caso in cui si venda la “prima casa” prima che sia trascorso il termine di cinque anni e non si acquisti un nuovo immobile da destinare a propria abitazione entro un anno dalla vendita.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente che, nella pendenza del termine di un anno dall’alienazione dell’immobile al quale sono stati applicati i benefici previsti per l’acquisto della “prima casa”, non può o non vuole, anche per motivi personali, acquistare un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, può comunicare questa intenzione all’Amministrazione finanziaria.


Tale comunicazione dovrà essere effettuata mediante un’istanza da presentare all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”. Il contribuente potrà richiedere in tale sede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. Sarà, quindi, tenuto a versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, oltre agli interessi.

Riguardo alle sanzioni, invece, non troverà applicazione la sanzione del 30 %, poiché non è stato ancora imputato al contribuente il mancato acquisto entro un anno di un altro immobile, comportamento al quale consegue la decadenza dell’agevolazione “prima casa” applicata all’acquisto del primo immobile.

Se, invece, è già decorso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile, senza che sia stata acquistata una nuova abitazione e senza che sia stata comunicata all’ufficio competente l’intenzione di non fruire più dell’agevolazione “prima casa”, si verifica la decadenza vera e propria dall’agevolazione medesima. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che comunque, in questa ipotesi, si può beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto