NULL
Altre Novità
14 Gennaio 2006

Agevolazioni prima casa: la legge non è retroattiva

Scarica il pdf

Con Sentenza 30 novembre 2005, n. 26115, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di rapporti pendenti, non può applicarsi retroattivamente l’art. 3, Legge n. 549/1995, (“legge prima casa”), rispetto alla previgente normativa costituita dalla Legge n. 118/1985.

Infatti, è principio ormai pacifico che, in materia tributaria, la legge da applicare debba essere quella vigente al momento della conclusione dell’atto, salvo che dalla lettera della nuova normativa non emerga chiaramente l’applicabilità retroattiva della medesima o una sua natura interpretativa.

Come chiarisce la citata Sentenza, dalla nuova disposizione applicabile al caso di specie non è dato rilevare esplicitamente né la portata retroattiva né tanto meno una sua valenza interpretativa, dovendosi così concludere per l’applicazione della precedente normativa costituita dalla Legge n. 118/1985.

Fonte:  www.seac.it

 

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto