L’Ufficio Italiano Cambi, in data 31 ottobre 2006, ha fornito alcune risposte a una circolare diramata dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri in merito ai numerosi obblighi disposti dallo stesso Ufficio per l’applicazione puntuale della normativa antiriciclaggio da parte dei liberi professionisti.
In particolare, le risposte fornite dall’UIC riguardano:
- l’obbligo di identificazione: viene confermata la tesi già indicata nel Provvedimento 14 febbraio 2006 in merito al significato da attribuire all’espressione “inizio della prestazione”. L’obbligo di identificazione del cliente decorre dal momento dell’accettazione dell’incarico del professionista;
- gli incarichi periodici: non è necessaria la periodica identificazione del cliente nel caso di incarichi conferiti a tempo indeterminato (es. tenuta della contabilità) o a tempo determinato con tacito rinnovo. La registrazione è necessaria solo in caso di stipula di un nuovo contratto d’opera. Tuttavia, rimane comunque l’obbligo di “effettuare distinte e ulteriori registrazioni” se durante il contratto il professionista deve effettuare operazioni di trasmissione o movimentazione in nome o per conto del cliente d’importo superiore a 12.500 euro.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006
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