Con Risoluzione 2 dicembre 2008, n. 459, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla presentazione delle dichiarazioni di rettifica a favore del contribuente e di rimborso delle maggiori imposte versate.
L’Amministrazione finanziaria, modificando la precedente posizione espressa nella Risoluzione n. 24/2007, ha affermato che, trascorsi i termini di presentazione della dichiarazione integrativa favorevole per il contribuente di cui all’art. 2, comma 8-bis, il recupero delle maggiori imposte versate è ancora possibile presentando istanza di rimborso prevista dall’art. 38, D.P.R. n. 602/73.
L’istanza va presentata entro il termine di 48 mesi a decorrere dal momento del pagamento. Nel caso in cui la richiesta di restituzione riguardi eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà, il termine decorre dal momento del versamento del saldo.
Fonte: www.seac.it
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