Con Risoluzione 5 marzo 2010, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le controversie relative a provvedimenti di cancellazione o di rifiuto di iscrizione dall’anagrafe delle Onlus sono di competenza della commissione tributaria e non del tribunale amministrativo.
I citati provvedimenti, infatti, rientrano tra gli atti di revoca o diniego di agevolazioni fiscali, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 546/1992.
Tale principio, recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con Sentenza 27 gennaio 2010, n. 1625, ribadisce quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari 26 febbraio 2003, n. 14 e 16 maggio 2005, n. 22.
Fonte: www.seac.it
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