Nello svolgimento, per conto dei datori di lavoro, di tutti gli adempimenti previsti da norme in vigore per l’amministrazione del personale, i consulenti del lavoro sono esonerati dagli obblighi previsti dalla disciplina dell’antiriciclaggio.
Come stabilito dall’articolo 12 del Dlgs di attuazione della terza direttiva contro il riciclaggio, decreto approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007, in attesa di pubblicazione in Gazzetta, il consulente del lavoro non è tenuto “agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione”, nello specifico ambito dell’attività di amministrazione del personale.
Fonte: www.seac.it
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