Con Risoluzione 13 novembre 2006, n. 132, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello proposto dall’ACI, ha confermato che nonostante le nuove, “gratuite”, forme di autenticazione introdotte dall’articolo 7, comma 1, Decreto Legge n 223/2006, non è cessato l’obbligo di versare l’imposta di bollo sull’autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione di beni mobili registrati.
Ne consegue che l’autenticazione avente ad oggetto la sottoscrizione della dichiarazione di cessione di veicoli è ancora assoggettata ad imposta di bollo. Il versamento dell’imposta è, in particolare, dovuto non solo nel caso di autentica ricevuta da pubblici ufficiali, ma anche nelle ipotesi in cui la stessa sia ricevuta da dipendenti di strutture private.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006
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