NULL
Altre Novità
14 Aprile 2008

Approvato il nuovo bollettino di conto corrente postale per il pagamento dell’ICI

Scarica il pdf

Con Decreto 3 aprile 2008, in corso di pubblicazione in G.U., il Dipartimento per le Politiche Fiscali ha approvato il nuovo bollettino di conto corrente postale per il versamento dell’ICI, modificato rispetto al precedente, al fine di rendere evidente l’indicazione dell’ulteriore detrazione prevista per l’abitazione principale di cui al comma 2-bis, art. 8, D.Lgs. n. 504/1992, introdotto dalla Finanziaria 2008.

Infatti, per l’immobile adibito ad abitazione principale, oltre alla detrazione riconosciuta dal Comune, il contribuente può detrarre dall’imposta dovuta un’ulteriore importo pari all’1,33% della base imponibile. Questi deve compilare il nuovo campo denominato “detrazione statale per abitazione principale“, in aggiunta a quello già esistente “detrazione comunale per l’abitazione principale“.

Il Decreto, inoltre, specifica i soggetti a favore dei quali il bollettino ICI deve essere utilizzato ovvero:

  • il Comune, in caso di riscossione diretta;
  • l’agente della riscossione nel caso in cui tale attività sia posta in essere ai sensi dell’art. 10, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992;
  • il soggetto al quale il Comune affida l’attività di riscossione del tributo.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
7 Marzo 2025
Professione Youtuber: apertura e gestione Partita IVA, tasse e contributi

Con l’avvento della digitalizzazione si è assistito ad una crescita delle...

7 Marzo 2025
Leva operativa: definizione e formula

Cos’è la leva operativa e perché è così rilevante in finanza? L’analisi...

7 Marzo 2025
Anc: magazzino fiscale e Ddl su rateizzazione carichi fiscali, audizione dell’associazione nazionale commercialisti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto