Con Parere reso lo scorso 29 dicembre 2005, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello in materia di conservazione di documenti su supporti ottici.
In particolare, il quesito verteva sulla necessità dell’intervento del pubblico ufficiale (il notaio) ai fini della conservazione sostitutiva di documenti analogici rilevanti per la normativa tributaria: fatture e libri contabili.
Le Entrate chiariscono che il pubblico ufficiale è necessario solo per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento di origine, nel caso di documenti analogici cd. “unici”. Quando, viceversa, i documenti sono “non unici”, e quindi il loro contenuto è desumibile da altre scritture o documenti di cui è obbligatoria la conservazione (anche in possesso di terzi), allora non è necessario ricorrere all’attestazione ufficiale di conformità.
Fonte: www.seac.it