Con Risoluzione 14 giugno 2007, n. 136, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito al regime fiscale applicabile al caso in cui all’atto di divisione del patrimonio ereditario, dalla medesima conseguano conguagli superiori al 5% delle quote di diritto.
L’Agenzia delle Entrate osserva come l’art. 34, comma 1, D.P.R. n. 131/1986 dispone che ai fini dell’imposta di registro, la divisione con la quale vengono assegnati ad un condividente beni per un valore eccedente quello a lui spettante sulla massa comune “è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente“. Inoltre i conguagli superiori al 5% del valore della quota sono soggetti all’imposta con aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari.
Inoltre, secondo l’Agenzia è possibile applicare la tassazione in base al valore catastale introdotto dalla Finanziaria 2006 qualora si realizzino le seguenti condizioni:
- dalla divisione risulta un conguaglio (in quanto esso, limitatamente alla parte eccedente la quota di diritto, è equiparabile ad una vendita);
- il beneficiario è una persona fisica che non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Fonte: www.seac.it
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