Con Sentenza 11 settembre 2009, n. 19638, la Corte di Cassazione ha stabilito che le aree (o giardini) pertinenziali, così come definite dall’articolo 2, D.Lgs. n. 504/1992, devono essere assoggettate a ICI nel caso in cui non siano dichiarate come pertinenza del fabbricato principale.
Secondo i giudici, pertanto, per non essere assoggettata a tassazione l’area deve essere stata regolarmente indicata dal contribuente come pertinenza “nella denuncia iniziale, o nella denunzia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali“.
Fonte: www.seac.it
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