Con Sentenza 30 maggio 2005, n. 11458, la Corte di Cassazione si è espressa in ordine all’ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nello specifico, i Giudici hanno disposto che interessati all’esenzione dalle tasse (imposta di bollo ed imposta di registro) sono tutti gli atti con i quali i coniugi separati, nel rispetto degli accordi intervenuti nel procedimento di separazione, provvedono a regolamentare i loro rapporti patrimoniali. Ne consegue che beneficiano dell’agevolazione anche gli atti con i quali i coniugi trasferiscono proprietà immobiliari ai figli.
Fonte: www.seac.it