Con Sentenza 12 luglio 2006, n. 15825, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle conseguenze giuridiche che sorgono a fronte di un difetto sostanziale presente nell’avviso di accertamento.
Nello specifico, è stato disposto che in tale ipotesi il Giudice tributario interessato alla procedura deve riconsiderare, nel merito, l’atto di accertamento, e rideterminare, pertanto, l’imposta pretesa dal Fisco; il giudice non può limitarsi all’annullamento dell’avviso, con conseguente annullamento della pretesa fiscale.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 11.9.2006
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