Con Sentenza 18 dicembre 2008, n. 29642, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di dichiarazione di fallimento del contribuente, l’accertamento tributario deve essere notificato non solo al curatore fallimentare ma anche al contribuente, il quale rimane obbligato a soddisfare il debito.
Secondo i giudici, infatti, è nullo l’atto esattivo emesso nei confronti del contribuente dichiarato fallito e poi tornato in bonis, a cui non sia stato notificato l’avviso di accertamento.
Fonte: www.seac.it
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