Con Sentenza 26 luglio 2007, n. 16428, la Corte di Cassazione, ha stabilito che i c.d. “avvisi bonari” emessi dall’Amministrazione finanziaria sono impugnabili solamente se contengono tutti gli elementi necessari per individuare l’onere tributario.
Secondo la Corte, sono avvisi di accertamento e di liquidazione, e quindi impugnabili, gli atti contenenti la pretesa tributaria definitiva; ciò vale anche nel caso in cui essi si sostanzino nell’invio al contribuente di un invito “bonario” a versare quanto dovuto.
Fonte: www.seac.it
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