Con Sentenza 28 gennaio 2005, n. 1791, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario di pagamento non può essere impugnato davanti alla giurisdizione tributaria.
Il ricorso, infatti, è ammesso per i soli atti idonei a produrre effetti negativi per il contribuente, mentre gli avvisi bonari vanno configurati come inviti al pagamento, non aventi carattere di autoritatività.
Fonte: www.seac.it