L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, a conclusione dell’analisi di un caso tuttora oggetto di contenzioso, ha rilevato come i condoni fiscali ai fini IVA emanati nel 2003 costituiscono violazione degli articoli 2 e 22 della VI direttiva e dell’art. 10, Trattato CE.
L’Avvocato Generale contesta, in particolare, il fatto che la disposizione incriminata prevedeva espressamente la rinuncia all’accertamento delle operazioni imponibili; ciò è in netto contrasto con il diritto comunitario. Per essere efficaci i condoni dovrebbero essere concessi una tantum, prevedere il pagamento di tutti gli importi dovuti e non devono implicare la preclusione a qualsiasi verifica; in caso contrario il soggetto potrebbe ritenere più vantaggioso evadere e successivamente ravvedersi.
Fonte: www.seac.it
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