Con la Sentenza del 10 febbraio 2011, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con riferimento al procedimento C-25/10, ha dichiarato la contrarietà alla normativa comunitaria (art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) della disposizione dell’ordinamento di uno Stato membro (nel caso di specie, del Belgio) che riserva la possibilità di beneficiare dell’aliquota ridotta (al 7 %) delle imposte di successione, in caso di legati in favore di enti senza scopo di lucro che abbiano la propria sede operativa nello Stato membro medesimo o nello Stato membro nel quale il de cuius risiedeva effettivamente o lavorava alla data del decesso, oppure in cui ha effettivamente risieduto o lavorato in precedenza.
L’art. 63 del Trattato comunitario prevede, infatti, il divieto di qualsiasi forma di restrizione al libero movimento di capitali nel territorio dell’Unione Europea.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale