La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10249 del 2 maggio 2012, ha confermato la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale con la quale era stato respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate in riferimento ad un avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria di registro per un atto di compravendita del 2004 per il quale erano state concesse le agevolazioni previste per la prima casa, poi revocate.
In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, il contribuente, che aveva beneficiato delle agevolazioni “prima casa”, aveva successivamente rinunciato all’usufrutto sulla medesima. La questione che è stata posta è se alla rinuncia all’usufrutto possa essere ricollegato o meno l’effetto decadenziale del beneficio fiscale goduto in sede di acquisto dell’immobile con altri acquirenti.
I Giudici di secondo grado avevano ritenuto che la rinuncia all’usufrutto non potesse essere qualificato come atto di trasferimento vero e proprio, costituendo un atto abdicativo al quale consegue l’estinzione del diritto e non il relativo trasferimento. Pertanto, non era ricollegabile all’atto di rinuncia dell’usufrutto nessun effetto decadenziale.
La Cortedi Cassazione ha dato ragione alla Commissione Tributaria Regionale ed ha rigettato il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.