La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 14398 del 7 giugno 2013, ha confermato il proprio orientamento consolidato secondo il quale i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della “prima casa” devono applicarsi anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, nel caso in cui l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione.
In particolare, riguardo all’imposta di registro, la Suprema Corte ha richiamato la nota 2 bis dell’articolo 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, aggiunta dal Decreto Legge n. 69 del 1989, con la quale si stabilisce che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui medesimi sono soggetti alle disposizioni dell’articolo 1 della Tariffa. Quest’ultima disposizione prevede, a sua volta, l’aliquota ridotta per il trasferimento della “prima casa”.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.