La Corte di Giustizia UE, con Sentenza emessa il 23 novembre 2006 (procedimento C-5/05), ha chiarito i dubbi circa il luogo di assoggettamento ad accisa dei beni acquistati da un privato in un paese comunitario diverso dal proprio.
La Corte dà una interpretazione restrittiva dell’art. 8, Direttiva 92/12, stabilendo che i beni soggetti ad accisa scontano l’imposta nella misura prevista nello stato di origine, solo nel caso in cui essi siano acquistati da un privato che ne faccia uso personale e che provveda direttamente (e non tramite vettori) al trasporto nello stato in cui ha la residenza.
Fonte: www.seac.it
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