Con recente Circolare, il Dipartimento per gli affari di giustizia ha disposto che sono assoggettate a marca da bollo, e pertanto a tassazione, le notifiche di atti giudiziari, effettuate dagli avvocati o dai procuratori legali, senza intermediazione di ufficiale giudiziario.
I diritti previsti dall’articolo 2, Decreto Ministeriale 27 maggio 1994, infatti, non sono stati assorbiti, né tanto meno abrogati, dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativa al contributo unificato.
Fonte: www.seac.it