La Commissione tributaria provinciale di Pavia, con Sentenza 14 novembre 2006, n. 222, depositata il 19 dicembre 2006, ha affermato che il mancato o tardivo pagamento di una rata successiva alla prima con riferimento alla sanatoria degli omessi o ritardati pagamenti non comporta la decadenza dagli effetti del condono.
L’esclusione del perfezionamento della sanatoria, a causa del mancato versamento di una rata, apparirebbe infatti singolare, dato che ciò non si verifica nemmeno nel caso del condono tombale che ha rilevanza anche penale.
La Commissione ha inoltre precisato che l’Ufficio può applicare solamente la sanzione nella misura del 30% delle somme non versate e che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso.
Fonte: www.seac.it
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