Con Sentenza n. 92/6/03, depositata il 2 agosto 2004, la Commissione tributaria provinciale di Pisa ha affermato che la notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata entro il quinto mese successivo a quello in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
La data di esecutività del ruolo, in base all’art. 25, comma 2-bis, D.P.R. n. 602/1973, deve essere obbligatoriamente comunicata al debitore, inserendola nella cartella.
Fonte: www.seac.it