Con Circolare 21 giugno 2007, n. 9, l’Agenzia del Territorio ha fornito precisazioni sulle modalità applicative relative alla “portabilità dei mutui”, ovvero il passaggio da una mutuo con un nuovo istituto di credito ad un altro che estingue in sostanza il precedente rapporto di debito.
Nella citata Circolare, l’Agenzia precisa che devono sussistere una serie di requisiti che certifichino la correlazione esistente tra i due mutui, quali:
- l’indicazione esplicita, nel nuovo mutuo, della destinazione della somma mutuata;
- la menzione, nella quietanza rilasciata dalla “vecchia” banca, della dichiarazione del debitore circa la provenienza delle somme utilizzate per estinguere il debito;
- Ulteriore requisito fondamentale richiesto è che gli atti (nuovo contratto di mutuo e quietanza rilasciata dalla vecchia banca) abbiano data certa, così come richiesto dall’art. 1202, Codice civile.
Fonte: www.seac.it
Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale