Con Sentenza 8 novembre 2006, n. 56/8/06, la CTP Veneto ha disposto la nullità di una cartella di pagamento per mancata sottoscrizione da parte del concessionario, anche se essa corrispondeva al modello ministeriale.
Secondo i giudici, la cartella di pagamento è un atto che produce effetti giuridici che incidono sulla sfera patrimoniale del destinatario. Quest’ultimo deve conoscere l’autore dell’atto per poter contestare l’atto stesso o per rilevare eventuali responsabilità di questi.
Nel caso di specie, inoltre, la Commissione ha rilevato anche altri vizi della cartella di pagamento, quali la mancanza di motivazione e di indicazione dell’atto di riferimento, in contrasto con l’art. 7, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Fonte: www.seac.it
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