La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20886 del 5 ottobre 2007, ha stabilito che il socio amministratore di una S.r.l. commerciale che svolge anche attività lavorativa nella società deve iscriversi alla gestione previdenziale prevista per l’attività prevalente. L’INPS decide sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività svolta con carattere di abitualità e prevalenza.
I redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.
Fonte: www.seac.it
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