NULL
Altre Novità
10 Marzo 2007

Cassazione: il risarcimento del danno deve comprendere anche le relative imposte

Scarica il pdf

La Corte di Cassazione, con Sentenza 2 marzo 2007, n. 2438, è intervenuta in materia di risarcimento del danno introducendo un nuovo principio di diritto.

Essa ha stabilito che il soggetto che ha cagionato il danno, se riconosciuto colpevole, deve risarcire oltre alla perdita di redditi per non aver lavorato, anche le relative imposte.

Infatti, i risarcimenti di danni consistenti nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, sono assoggettati a imposta, per il cui pagamento l’obbligato al risarcimento non è sostituto d’imposta del soggetto danneggiato, onde il relativo importo, se riconosciuto dovuto, deve essere corrisposto allo stesso soggetto danneggiato.

Fonte:  www.seac.it

 

Per maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

Articoli correlati
27 Settembre 2024
Agevolazioni acquisto prima casa

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono dei vantaggi che...

27 Settembre 2024
La vendita con riserva di proprietà: ultima rata per la plusvalenza

Se, al momento della vendita con riserva di proprietà, che si conclude solo con il...

27 Settembre 2024
Auto da San Marino e Vaticano: i controlli in assenza di IVA

Controlli in caso di assenza di IVA di vetture provenienti da San Marino e lo Stato...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto