La Sezione tributaria della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 25087, depositata il 27 novembre 2006, ha affermato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, oppure dell’appello, può essere disposta con sentenza della Commissione tributaria, anziché con decreto del presidente del collegio.
Nel caso di specie, un contribuente ricorreva in Cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria regionale che con propria sentenza, considerava inammissibile l’appello da questi proposto per vizi dell’atto; secondo il contribuente, la dichiarazione della Commissione doveva considerarsi nulla in quanto secondo gli artt. 27 e 52, D.Lgs. n. 546/1992 l’inammissibilità del ricorso in appello deve essere presa dal Presidente del collegio con proprio decreto.
Secondo la Corte di Cassazione, l’inosservanza delle forme degli atti processuali è causa di nullità solamente se ciò è previsto dalla legge. La dichiarazione di inammissibilità disposta, con sentenza, dal collegio, anziché dal proprio presidente, non è legislativamente passibile di nullità.
Fonte: www.seac.it
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