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2 Dicembre 2006

Cassazione: licenziamento lecito per rifiuto di trasferimento

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21035 datata 28 settembre 2006, ha chiarito come ogni società, facente parte di uno stesso gruppo aziendale, rappresenti un centro di imputazione di rapporti di lavoro a sé stante.

Se sussiste un collegamento economico – funzionale tra le varie società del gruppo, questo non è sufficiente a far ritenere che siano in solidale tutte parti datoriali del rapporto di lavoro della totalità dei dipendenti del gruppo; ogni azienda sarà un autonomo centro di imputazione di rapporti di lavoro.

Alla luce di quanto affermato la Corte ha stabilito legittimo il licenziamento di un lavoratore che, alla soppressione della propria unità produttiva, rifiutava il trasferimento ad altra unità.

Fonte:  www.seac.it

 

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